La Camera Iperbarica è un ambiente pressurizzabile con aria e/o miscela tale da aumentare la pressione interna in modo controllabile, di spessore tale da sopportare pressioni superiori a quelle di esercizio e adibita ad alloggiare persone, può essere fissa e mobile, monoposto e pluriposto.
La Camera Iperbarica risponde alla definizione dei dispositivi di tipo II B ed inquadrata nella direttiva CEE del 14.06.1993 relative ai presidi medici.
Le camere Iperbariche possono essere classificate, in base al loro utilizzo, in:
- Camere Iperbariche Sanitarie: sono quelle collocate in tutte le strutture sanitarie sia pubbliche che private;
- Camere Iperbariche Lavorative: sono quelle collocate in posti di lavoro e utilizzate solo in emergenza e urgenza quali i cantieri subacquei sia in shore che off shore oppure nei cantieri edili quali le costruzioni di gallerie (autostradali, metropolitane, tunnel sotterranei marini, etc) con l’ausilio di macchine scava tunnel utilizzando ambienti in pressione.
La Camera Iperbarica deve essere di dimensione tale da consentire la permanenza di un paziente barellato con possibilità di assistenza da parte del personale sanitario idoneo e deve essere dotata di un ambiente riservato all’accesso rapido del personale.
Durante il trattamento all’interno della camera, una volta raggiunta la quota prefissata per la specifica terapia, il paziente respirerà ossigeno puro (o una miscela gassosa iperossigenata) in un circuito chiuso, ricorrendo a un dispositivo personalizzato al caso (maschera orofacciale, casco, mount o ventilazione meccanica).
Legislazioni
L’INAIL definisce per lavoratori esposti ad atmosfere iperbariche, tutti i lavoratori che effettuano la loro attività in condizioni iperbariche, cioè in ambienti in cui la pressione è del 10% superiore alla pressione a livello del mare.
Il fattore specifico di rischio da esposizione ad atmosfere iperbariche è introdotto dal Decreto Legislativo 81/08. Tale aspetto viene inserito tra i fattori di rischio fisici nel Titolo VIII:
Articolo 180 – Definizioni e campo di applicazione
Ai fini del presente Decreto Legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La Terapia Iperbarica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche e/o privati sono disciplinate da:
- Linee guida ISPELS del 1998 concernenti l’uso delle camere iperbariche in ambiente clinico: Gestione in sicurezza delle Camere Iperbariche Multiposto in ambiente clinico
- Norma Europea prEN 14931del gennaio 2006 che regola gli standard per la terapia iperbarica Sanitaria in Europa e recepita dall’Italia:
Pressure vessels for human occupancy (PVHO) – Multi-place pressure chamber systems for hyperbaric therapy – Performance, safety requirements and testing .
Per il lavoro Iperbarico a secco e in acqua abbiamo:
- Il DPR 321 del 1956 “Prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa “
- NORMA UNI EN 12110 SETTEMBRE 2014 Macchine per scavo meccanizzato di gallerie zone in pressione: La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, della norma europea EN 12110 (edizione maggio 2014), che assume così lo status di norma nazionale italiana.
- Norma UNI 11366: Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria Procedure operative: La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, della norma europea UNI 11366 Maggio 2010.
- DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979 (in Gazzetta Ufficiale, 16 febbraio, n. 47). Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale
- DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1982, Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
- DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986 (in G U, 2 dicembre, n° 280). Disciplina della pesca subacquea professionale.
- LEGGE REGIONALE DELLA REGIONE TOSCANA n°54 DEL 30 luglio 1997, Disciplina della professione di guida ambientale.
- LEGGE REGIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA n°26 febbraio 1999
n° 9, Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo.
- LEGGE REGIONALE DELLA REGIONE LIGURIA n°4 luglio 2001 n. 19, Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo.
- Buone Prassi per lo svolgimento in sicurezza delle Attività Subacque:
Approvate dalla Commissione Consultiva permanente ex Art. 6 INAIL-ASPRA-ARPA (2013)